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Il Parlamento, su spinta del Governo, ha approvato una riforma costituzionale molto ampia (42 articoli su 139). Su tale riforma dovrá pronunciarsi il Popolo sovrano mediante un referendum confermativo (chi accetta la nuova Costituzione vota SI, chi non la accetta vota NO) chiesto da tutti: maggioranza, opposizione, comitati per il SI e comitati per il NO.

testo definitivo approvato il 12 Aprile 2016

Testi a fronte: Costituzione in vigore e quella risultante dal testo approvato e sottoposto a referendum

Studiando gli articoli della Costituzione come sarà modificata si vede che:

  • scompare il bicameralismo perfetto, ma rimane un bicameralismo sbilanciato con tutto il potere in mano alla Camera dei deputati:
    1. la Camera è eletta dal popolo sovrano, ha la potestà legislativa "nazionale" e può imporre la propria volontà al Senato, dà e toglie la fiducia ai Governi;
    2. il Senato perde la potestà legislativa "nazionale", non dà ne toglie la fiducia ai Governi. I Senatori pur non rappresentando piú la Nazione, qualifica che rimane ai soli Deputati, mantengono l'immunitá parlamentare (il DDL del 31-3-2014 aveva abolito tale protezione, ma durante la discussone parlamentare, in Senato, essa è stata reinserita)
    3. L'art. art. 55 recita che "Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalitá stabiliti dalla Costituzione, nonchè all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione Europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione Europea sui territori. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato". Non é chiaro come questa declaratoria si realizzerá nella realtá date le limitazioni di seguito elencate.
    4. il Senato non ha autonomia legislativa e legifera solo insieme alla Camera e solo su riforme costituzionali e principi generali. Questi ultimi, una volta tradotti in legge non saranno più modificati per anni ed anni, tanto che viene da chiedersi come passeranno il tempo i Senatori. Le funzioni legislative del nuovo senato sono definite dal nuovo art. 70 della Costituzione (per un approfondimento si legga questo).
      Ecco i soli ambiti sui quali il Senato potrà legiferare (sempre e solo insieme alla Camera):
      1. eventuali revisioni Costituzionali e leggi di attuazione di disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di referendum popolare
      2. leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Cittá metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni
      3. leggi che stabiliscono le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
      4. Per la legge che determina i casi di ineleggibilitá e di incompatibilitá con l'ufficio di deputato o di senatore.
      5. le leggi che regolano le modalitá di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. (art. 57, sesto comma)
      6. leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 80, secondo periodo)
      7. le leggi che disciplinano l'ordinamento di Roma capitale della Repubblica (art. 114, terzo comma)
      8. leggi che attribuiscono alle regioni a statuto "normale" (purchè abbiano il bilancio in pareggio) particolari forme di autonomia (art. 116, terzo comma)
      9. leggi che definiscono le procedure con le quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea. Leggi che disciplinano le modalitá di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma)
      10. Per le leggi che regolano casi e forme in cui le Regioni possono concludere, nelle materie di propria competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato (art. 117, nono comma)
      11. Per le leggi che determinano i principi generali che attribuiscono il patrimonio di Comuni, Cittá metropolitane e Regioni (art. 119, sesto comma)
      12. le leggi che definiscono in quale modo il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Cittá metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumitá e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unitá giuridica o dell'unitá economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 120, secondo comma)
      13. Per le leggi che stabiliscono i principi fondamentali che disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilitá e di incompatibilitá del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali (art. 122, primo comma)
      14. le leggi che definiscono le modalitá per cui i Comuni che ne facciano richiesta sono staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra (art. 132, secondo comma)
    5. Il Senato potrà chiedere alla Camera di rivedera una legge da essa approvata, ma la Camera avrà in ogni caso l'ultima parola non essendo obbligata a tener conto della richiesta.
    6. il Senato sará costituito di Consiglieri regionali, di Consiglieri delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di sindaci (uno per regione e per Provincia autonoma) art. 57
    7. il Senato non viene mai eletto in toto, e non viene sciolto dal Presidente della Repubblica. I senatori:
      • entrano in carica quando vengono nominati dai Consigli regionali e provinciali (solo Trento e Bolzano), dopo le rispettive elezioni
      • decadono quando decadono da consiglieri regionali o provinciali (solo Trento e Bolzano)
    8. il Senato non è più eletto direttamente dal popolo e i criteri d'elezione dei Senatori sono confusi, se non contraddittori. Infatti se ne parla in due distinti commi del nuovo art. 57:
      • I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (nuovo comma 2).
        La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, in conformitá alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalitá stabilite dalla legge di cui al sesto comma (nuovo comma 5, così modificato il 13 Ottobre 2015)
      Ne risulta che i Consigli Regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non sono sovrani nella scelta dei propri Senatori. Ma perchè allora non sono direttamente gli elettori a eleggere i Senatori? E' una frase dal significato ambiguo ed incerto che produrrà ricorsi alla Corte Costituzionale.
    9. La propaganda del fronte del SI sbandiera ai quattro venti il fatto che i Senatori non saranno pagati per il loro compito, ma ciò non é esplicitato in nessun articolo della nuova Costituzione (cercare per credere!). La vecchia norma diceva (art. 69) che "I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge". La nuova norma dice "I membri della Camera dei Deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge", ma non dice che l'incarico di senatore é onorifico. Dunque é possibile che in futuro venga stabilito, prima un rimborso spese, poi magari forfettizzato ed é fatta... Senza considerare che poichè i senatori saranno consiglieri regionali, potranno essere le Regioni ad aumentare il compenso dei consiglieri con l'incarico aggiuntivo di senatore.
    10. I senatori nominati dal Presidente della Repubblica non sono più a vita ma restano in carica per sette anni (art. 59). Al massimo possono essere 5 (art. 57);
    11. gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori a vita (art. 59);
    12. É abolita la "legislazione concorrente" tra Stato e regioni che fu aggiunta con la modifica del Titolo V avvenuta nel 2001 (art. 117)
  • il Governo può imporre alla Camera un limite di sessanta giorni per la votazione dei DDL. Superato tale tempo il DDL è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale (art. 72);
  • Se si raccolgono 800.000 firme allora il quorum per il referendum abrogativo scende dal 50% degli aventi diritto al 50% dei votanti alle ultime elezioni della Camera (art. 75) L'abbassamento del quorum sarebbe una delle pochissime cose buone di questa revisione costituzionale: sottrae infatti dal calcolo degli astenuti al referendum il numero degli "astensionisti cronici" rendendo meno conveniente l'invito all'astensione per far fallire il referendum. Dico sarebbe perchè non vale per tutti i referendum abrogativi, ma solo per quelli richiesti con 800.000 firme ed oggi (2016) in Italia praticamente un unica organizzazione politica o sindacale ha una struttura territoriale in grado di raccogliere, autenticare e certificare in tre mesi 800.000 firme: è il PD.
  • il Governo non può reiterare disposizioni adottate con decreti non convertti legge (art. 77);
  • le Province sono sostituite dalle Città Metropolitane, ove esistono grandi città (Titolo V Cost) ;
  • il CNEL perde la sua figura di ente Costituzionale (art. 99), viene soppresso e le sue risorse umane e strumentali sono assorbite nella Corte dei Conti (disposizioni finali);
  • vengono limitati gli emolumenti degli organi elettivi regionali a quelli attribuiti ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Regione (art. 122);
  • vengono cancellati i rimborsi e altri trasferimenti monetari in favore dei gruppi politici nei Consigli Regionali (disposizioni finali);

Una cosa non particolarmente importante ma che mi ha fatto molto pensare è che all'art. 64 viene aggiunto un comma che recita "I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni". Questo obbligo formale mi intristisce poichè certifica la pochezza morale e intellettuale del nostro attuale ceto politico: si scrive addirittura in Costituzione che i Parlamentari di oggi, invece di essere sempre attivi e presenti, ritenendosi onorati ed orgogliosi di rappresentare in Parlamento i cittadini, devono essere trattati come scolaretti per i quali va ricordato l'obbligo di frequenza. Comunque in pratica non cambierà nulla perchè troveranno mille giustificativi alle loro assenze.

Se il DDL Costituzionale sarà approvato dal referendum confermativo le sue disposizioni si applicheranno a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo la limitazione degli emolumenti regionali, la Soppressione e liquidazione del Cnel e il divieto rimborsi ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali che sono di immediata applicazione.


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