Questo è il sito cristallizzato al 4 Dicembre 2016, quando la riforma Renzi-Boschi fu bocciata dal popolo sovrano.
Il sito attuale è www.laCostituzione.it


 < 

il nuovo
senato

 > 

il nuovo senato 2016

Dimesioni del testo: scritto più grande scritto più piccolo

La nuova Costituzione è stata frutto di diversi tira e molla, uno dei quali era centrato sul fatto se i Senatori dovessero essere eletti dal popolo o no. Inizialmente era previsto di no e nell'art. 57 venne scritto il secondo comma: "I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori." Poi pero` per riuscire ad avere i voti della minoranza del PD, che preferiva l'elezione popolare dei Senatori, fu AGGIUNTO nel quinto comma: "[i Senatori sono eletti] in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi". È evidente che le due frasi collidono: chi sceglie i nomi dei Senatori, i consigli regionali o i cittadini? Se sono i cittadini, allora i consigli regonali ratificano solo la scelta popolare, ma che bisogno c'è di tale ratifica? Se sono i consigli regionali perchè devono rifarsi alla volontà popolare? Non è questa una limitazione della potestà dei consigli stessi?

Un'altra stranezza del sistema di nomina dei Senatori (che sono sindaci o consiglieri regionali) è che essi potranno essere più giovani dei Deputati, per i quali esiste il limite minimo di 25 anni di età. E pensare che Senatus deriva dalla parola latina "senex" che significa "anziano" e che in tutto il mondo il Senato ha ancora il significato di camera composta di persone con più esperienza di vita!

Il Senato NON si scioglierà mai: i singoli Senatori decadono da Senatori man mano che decadono dalla carica per la quale sono in Senato (sindaco o consigliere regionale). È per tale motivo che dovremo iniziare a dire "la elezione" e non più "le elezioni" dato che noi cittadini eleggeremo solo la Camera dei Deputati.

Il Senato, oltre a non dare più la fiducia al Governo, non ha un campo legislativo esclusivo e può legiferare solo insieme alla Camera. Inoltre le funzioni legislative del nuovo Senato, checchè se ne dica, sono molto limitate. Le materie più importanti per cui é previsto l'accordo del Senato sono:

  • le leggi di revisione costituzionale
  • le leggi costituzionali
  • le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e quelli propositivi [novità! NDT]
  • le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

A parte quanto sopra, le materie sulle quali può legiferare il Senato (sempre insieme alla Camera), sono alcune questioni di principio e norme generali sulle quali, una volta legiferato, si tornerà, eventualmente, dopo molti anni. Le materie principali sono (per l'elenco complessivo vedere la terza colonna della tabella):

  • le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
  • la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
  • le leggi che disciplinano l'ordinamento di Roma capitale della Repubblica,
  • le leggi che attribuiscono anche alle regioni a statuto "normale" e con il bilancio in pareggio, particolari forme di autonomia,
  • le leggi che regolano casi e forme in cui le Regioni possono concludere, nelle materie di propria competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
  • le leggi che determinano i principi generali che attribuiscono il patrimonio di Comuni, Città metropolitane e Regioni,
  • le leggi che definiscono in quale modo il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali
  • le leggi che stabiliscono i principi fondamentali che disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali,
  • le leggi che definiscono le modalità per cui i Comuni che ne facciano richiesta sono staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Ovviamente ci sono anche le leggi che regolano la vita del Senato stesso

Come avete visto sono quasi tutte "questioni di principio" e "norme generali" che richiedono una legislazione non certo frequente. É per tale motivo ritengo che il nuovo sistema sarà di fatto MONOCAMERALE.

Il Senato può esprimersi sulle leggi approvate dalla Camera, ma solo se lo richiede entro 10 giorni un terzo dei senatori e se le proposte di modifica sono votate dalla maggioranza del Senato entro i successivi 30 giorni. In ogni caso le modifiche proposte del Senato non sono mai vincolanti per la Camera la quale ha sempre l'ultima parola.

Il Senato eleggerà due dei quindici giudici Costituzionali e, in seduta comune con la Camera, un terzo del CSM e il Presidente della Repubblica.

Le funzioni legislative del Senato sono espresse nell'art.70 della nuova Costituzione. É un testo molto intricato, pieno di rimandi ad altri altri articoli che talvolta rimandano ad altri articoli. Per cercare di capire esattamente cosa potrà fare il Senato ho scritto la tabella sottostante.


tabella che aiuta a sapere le reali competenze legislative del nuovo Senato
Sulla prima colonna c'é il testo del nuovo art. 70, nella seconda il testo degli articoli cui si rimanda, e nella terza colonna il significato in lingua corrente (spero capibile da tutti)
testo art. 70testo articoli riferititesto risultante
La funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, La funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali,
e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, art. 71: la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonchè di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari e quelli propositivi [novità! NDT]
per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni,
per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,
per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, art. 65, primo comma: La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore,
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, art. 57, sesto comma: Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. per le leggi che regolano le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonchè quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale,
80, secondo periodo, art. 80, secondo periodo: Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea,
114, terzo comma, art. 114, terzo comma: Roma é la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. per le leggi che disciplinano l'ordinamento di Roma capitale della Repubblica,
116, terzo comma, art. 116, terzo comma: Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l'estero; s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni [a parte quelle a statuto speciale NDT], con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, (...) purchè la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge é approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Lettere dell'art.117 secondo comma cui si fa riferimento:

  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; (limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace)
  • n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; (limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali )
  • o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
  • q)dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
  • s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
  • u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
per le leggi che attribuiscono anche alle regioni a statuto "normale" e con il bilancio in pareggio, particolari forme di autonomia, nei seguenti campi:
  • organizzazione della giustizia di pace
  • disposizioni generali e comuni per le politiche sociali
  • disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
  • politiche attive del lavoro
  • disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale
  • commercio estero
  • tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
  • governo del territorio
117, quinto e nono comma, art. 117, quinto comma: Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

art. 117, nono comma: Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
per le leggi che definiscono le procedure con le quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,

per le leggi che, in tale ambito, disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo [dello Stato n.d.t] in caso di inadempienza [delle regioni n.d.t.],

per le leggi che regolano casi e forme in cui le Regioni possono concludere, nelle materie di propria competenza, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
119, sesto comma, art. 119, sesto comma: I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. per le leggi che determinano i principi generali che attribuiscono il patrimonio di Comuni, Città metropolitane e Regioni,
120, secondo comma, art. 120, secondo comma: Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando é stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. per le leggi che definiscono in quale modo il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali,

per le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi [dello Stato n.d.t] siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabiliscono i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando é stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.
122, primo comma, art. 122, primo comma: Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. per le leggi che stabiliscono i principi fondamentali che disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali,

per le leggi che stabiliscono la durata degli organi elettivi delle Regioni e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione,
e 132, secondo comma. art. 132, secondo comma: Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra. per le leggi che definiscono le modalità per cui i Comuni che ne facciano richiesta sono staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Tutte le mie personali opinioni espresse in questo sito sono basate sulle informazioni in mio possesso e riportate sul sito stesso. Qualora alcune di queste informazioni fossero errate vi prego di segnalarmelo affinchè io possa correggere i miei errori. Se in buona fede ho propagato informazioni false o errate, me ne scuso con quanti ne hanno fatto uso.




gestisci la tua privacy

Licenza Creative Commons Questo lavoro è protetto da licenza Creative Commons Licence. Sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, e di creare opere derivate, ma a patto che non sia per scopi commerciali. Sarebbe gradito che tu indicassi come fonte questo sito web.