Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

Legge 24 febbraio 2006, n. 85 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006
Iniziativa Parlamentare On. Carolina Lussana (Lega Nord)
testo ufficiale dal sito del Parlamento

Il titolo è assolutamente fuorviante e non indica il reale contenuto della legge che, infatti, è solo un abbassamento generalizzato delle pene per i seguenti reati:
reatopena precedentenuova pena
diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incitamento a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

Si è modificato il testo della legge Mancino (che a sua volta modificava la legge Reale di ratifica della "Convenzione Internazionale sull' eliminazione di tutte le forme di discriminazione raziale, aperta alla firma a New York il 7 Marzo 1966").

Si noti che fino ad oggi era reato diffondere le idee razziste, ora esse si possono diffondere ma non propagandare. Ciò mi fa pensare che se io scrivo un sito web pieno di materiale inneggiante alla superiorità della mia razza o della mia religione posso cavarmela affermando che in questo modo io diffondo le idee razziste ma non le propagando!
Allo stesso modo si noti la sottile differenza tra incitamento (prima vietato ed ora ammesso) e istigazione all' odio raziale.

La modifica è stata approvata definitivamente dal Senato il 25 Gennaio 2006, a sole 48 ore dal Giorno della Memoria in cui l' Italia commemora ufficialmente l' anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Il Parlamento Italiano ha dunque "commemorato" con pessimo gusto la più terribile tragedia mai avvenuta a causa di odio e discriminazione razziale.


6 mesi - 4 anni - 18 mesi
oppure
fino a € 6000
Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato ergastolo+ 12 anni
attentato contro la Costituzione dello Stato + 12 anni + 5 anni
attentato agli organi costituzionali e contro le assemblee regionali (cioè GOLPE) + 10 anni 1-5 anni
associazione sovversiva 5-12 anni 5-10 anni
lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica - 1 anno abrogato
attività antinazionali del cittadino all' estero + 5 anni abrogato
propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale 1-5 anni abrogato
vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate 6 mesi - 3 anni € 1000-5000
vilipendio della nazione italiana 1-3 anni € 1000-5000
vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato 1-3 anni € 1000-10000
-2 anni
offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero 6 mesi - 3 anni € 100-1000
oltraggio a Corpo politico, amministrativo i giudiziario 6 mesi - 4 anni € 1000-6000
offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio di persone - 3 anni € 1000-6000
offesa ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose 1-3 anni
1-3 anni
€ 1000-5000
1-2 anni

art. 3 Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (legge Reale)
così modificato dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino)
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
  1. con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Articolo risultante dalla legge Mancino (Legge 25 giugno 1993, n. 205) che convertiva in legge il D.L. 26 aprile 1993, n. 122 che modificava il testo della legge Reale di ratifica della "Convenzione Internazionale sull' eliminazione di tutte le forme di discriminazione raziale, aperta alla firma a New York il 7 Marzo 1966"
3. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:
  1. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
  2. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

art. 241 C.P
Attentati contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con la morte (1)
(1) La pena di morte è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.  
  La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.

art. 269 C.P
Attività antinazionale del cittadino all'estero
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. ARTICOLO ABROGATO

art. 270 C.P
Associazioni sovversive
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.  
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

art. 272 C.P
Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. ARTICOLO ABROGATO
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.  
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.  

art. 279 C.P
Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni. Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. ARTICOLO ABROGATO

art. 283 C.P
Art. 283 - Attentato contro la costituzione dello Stato
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317.
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

art. 289 C.P
Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
  1. al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
  2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l' esercizio delle loro funzioni.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
  1. al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
  2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.
 

art. 290 C.P
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.

art. 291 C.P
Vilipendio alla nazione italiana
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

art. 292 C.P
Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
  La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali

art. 292-bis C.P
Circostanza aggravante
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290, comma secondo (vilipendio delle Forze armate) , e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.
ARTICOLO ABROGATO

art. 293 C.P
Circostanza aggravante
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal cittadino in territorio estero. ARTICOLO ABROGATO

art. 299 C.P
Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000

art. 342 C.P
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

art. 403 C.P
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto

art. 404 C.P
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
  Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni

Art. 405 C.P
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa , le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni.

Art. 406 C.P
Delitti contro i culti ammessi nello Stato
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 403, 404, e 405 contro un culto ammesso nello Stato, e' punito ai termini dei predetti articoli, ma la pena e' diminuita. ARTICOLO ABROGATO

art. 2 C.P
Successione di leggi penali
fino al 25 Gennaio 2006dal 25 Gennaio 2006
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali. Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali.
  Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto legge e nei casi di un decreto legge convertito in legge con emendamenti (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente comma nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del cod. pen.


Il testo modificato è stato da me ottenuto applicando ai testi vigenti gli articoli della legge Legge 24 febbraio 2006, n. 85. Qualsiasi inesattezza è frutto di mio errore involontario e vi prego di comunicarmelo su www.laCostituzione.it

 



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