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Le proposte di modifica del CdM del 9 febbraio 2011

Il 9 Febbraio 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per la modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione. Alla pubblica opinione questo ddl è stato presentato come un modo per accellerare la ripresa economica anche se è veramente difficile stabilire un collegamento tra Costituzione ed efficienza dell'attività economica.

Il Governo parla di "obiettivi di liberalizzazione e di sviluppo dell'economia nazionale", ma il primo obiettivo (la liberalizzazione) sarà l'unico perseguito perchè è evidente a tutti che qualsiasi Governo ha tutti gli strumenti per incidere sull'economia del Paese senza bisogno di scomodare la Costituzione. Può infatti emanare leggi ordinarie, leggi finanziarie, circolari amministrative, eccetera.
Il risultato delle modifiche proposte, in particolare dell' art. 41, sarà la liberalizzazione assoluta e lo svincolo completo di qualsiasi attività economica dal controllo preventivo dello Stato confidando su un "principio di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini" che, in un paese dove un quarto dell'economia è in mano alla delinquenza organizzata, non dovrebbe essere applicato a priori a chiunque! Con un pizzico di malizia ci si potrebbe chiedere se questa modifica costituzionale invece di essere ingenuamente generosa sia invece perfidamente strumentale a vantaggio di chi delinque.

Art. 41

testo in vigore testo proposto
L'iniziativa economica privata è libera.L'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, con gli altri principi fondamentali della Costituzione o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
La legge si conforma ai principi di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini prevedendo di norma controlli successivi.

Art. 97
testo in vigore testo proposto
Le pubbliche funzioni sono al servizio delle libertà dei cittadini e del bene comune.
L'esercizio anche indiretto delle pubbliche funzioni è regolato in modo che ne siano assicurate efficienza, efficacia, semplicità e trasparenza.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.Le pubbliche amministrazioni sono organizzate secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.idem
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.idem
La carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito.

Art. 118
testo in vigore testo proposto
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. idem
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. idem
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. idem
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.



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