Perché votare NO al referendum confermativo

Guida alla Riforma Costituzionale

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato,
la legge che attribuisce i poteri alle istituzioni
ed indica i principi cui debbono attenersi tutte le altre leggi.

·                    La Costituzione Italiana del '48 fu scritta da 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane.

·                    Nell' estate del 2003 quattro senatori del Centro Destra nominati dai rispettivi partiti hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48.

Il nuovo testo cambia pesantemente la Costituzione:

degli attuali 134 articoli ne modifica ben 50 e ne aggiunge 3.

 

 

Le istituzioni disegnate dalla nuova Costituzione
danno al  Primo Ministro una delega in bianco

di tipo plebiscitario

(voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio)

 

VOTIAMO NO
al Referendum del 25-25 Giugno 2006


 

con la nuova Costituzione:

·                    la Camera deve per forza approvare l' operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell' improbabile caso della sfiducia costruttiva)

·                    il Senato, destinato alla rappresentanza delle autonomie regionali, non ha voce negli affari politici di alto livello e non può né dare né revocare la fiducia al Primo Ministro

·                    il Presidente della Repubblica non ha poteri reali: perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa,  potere che passa al Primo Ministro!

·                    il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo ministro poiché egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri

·                    aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale

L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA FONDATA SULLA COSTITUZIONE.

SALVO MANOMISSIONI

 

 



Le modifiche sono finalizzate all' aumento
dei poteri del capo del Governo

 

  1. Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)
  2. Il primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri Ministri a suo insindacabile giudizio e determina la politica del Governo (art. 95). Fino ad oggi il Presidente del Consiglio dirige la politica del Governo
  3. La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e art. 88), ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggior parte dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni
  4. In ogni caso, grazie alla norma anti-ribaltone,  pochi deputati della maggioranza fedelissimi del Premier possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro. Ciò potrà accadere anche se la stragrande maggioranza della Camera fosse d’accordo su colui con cui sostituire il Premier
  5. Il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il Paese a nuove elezioni politiche (art. 88). In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri
  6. La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato federale non ha voce in capitolo
  7. Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 88) e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di Legge (art. 87)

devolution e federalismo ?

 

  1. tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l' ordinamento della comunicazione, l' ordinamento delle professioni intellettuali l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia. Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001!
  2. E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution/devoluzione, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:

·          assistenza e organizzazione sanitaria;

·          organizzazione scolastica,

·          gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

·          definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

·          polizia amministrativa regionale e locale.

In realtà tali materie sono già di competenza regionale! Infatti è dal 2001 che l'art. 117 non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge che "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117). 

  1. Viene reintrodotto (art. 127) concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.

  2.  Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate!
  3. I criteri di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122).
  4. Il Senato federale ha competenza solo per le materie a legislazione "concorrente", cioè non proprie dello Stato centrale e non proprie delle Regioni (alimentazione, ordinamento sportivo regionale, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, reti di trasporto e di navigazione…)
  5. Il Senato federale non può né dare né togliere la fiducia al Governo;
  6. Le leggi del Senato federale possono essere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le Regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale.
  7. Le eventuali Commissioni d' inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza d quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.

 


Inoltre

 

  1. I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell' art. 67, non sono più "senza vincolo di mandato" poiché possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera
  2. I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di sfiducia costruttiva
  3. Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poiché su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura
  4. Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera
  5. Avremo una polizia amministrativa regionale (art. 117). Scommetto che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri)
  6. Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in Parlamento degli Italiani all' estero poiché la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo nella Camera

Storia della Costituzione Italiana

·               Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose, e politiche italiane scrissero la Costituzione. I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano, o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura: Giorgio Amendola, Giulio Andreotti, Emilio Colombo, Benedetto Croce, Alcide de Gasperi, Giuseppe di Vittorio, Luigi Einaudi, Amintore Fanfani, Antonio Giolitti, Nilde Jotti, Ugo La Malfa, Giorgio La Pira, Luigi Longo, Aldo Moro, Pietro Nenni, Francesco Saverio Nitti, Umberto Nobile, Vittorio Emanuele Orlando, Sandro Pertini, Mariano Rumor, Giuseppe Saragat, Oscar Luigi Scalfaro, Ignazio Silone, Paolo Emilio Taviani, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Paolo Treves, Leo Valiani, Benigno Zaccagnini tanto per citare i più noti. La Costituzione entrò in vigore il 1 Gennaio 1948.

·               Nell' estate del 2003 quattro senatori del centrodestra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48.
I quattro, Andrea Pastore, Francesco D'Onofrio, Roberto Calderoli e Domenico Nania, scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti (FI, UDC, Lega Nord, AN), si sono riuniti per qualche giorno in una baita di montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione.


Le modifiche interessano l' intero Ordinamento della Repubblica (tutti i sei Titoli della Parte II) compresa la Corte Costituzionale: Parlamento - Presidente della Repubblica -  Governo - Magistratura - Regioni, le Province, i Comuni - Garanzie Costituzionali

Il testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento, ma il voto contrario del centro sinistra, che non è mai stato coinvolto nelle scelte Costituzionali in corso, ha reso possibile l’indizione di un Referendum popolare confermativo e quindi siamo tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.

VOTIAMO NO

AL REFERENDUM DEL 25 – 26 GIUGNO

 

 
                                    INTERVENIAMO,

                                                    LA COSTITUZIONE              O CI RISERVIAMO

                                                    E’ IN PERICOLO!                 IL PIACERE DI DIRE

                                                                                       CHE L’AVEVAMO DETTO?

Testi tratti dal sito web  www.laCostituzione.it